LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15
LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 3 agosto 2022, n. 11Art. 9
Attività della Giunta regionale
1.
La Giunta regionale, in attuazione della presente legge:
a)
eroga i contributi previsti al capo III;
b)
sviluppa i processi partecipativi relativi alle politiche di competenza delle proprie strutture;
c)
coopera con il Tecnico di garanzia della partecipazione per le attività previste dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e d);
d)
svolge la funzione di osservatorio della partecipazione per garantire il monitoraggio delle esperienze partecipative e la divulgazione dei processi, anche al fine dell'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 6;
e)
sviluppa azioni e strumenti per l'innovazione e il miglioramento continuo basati sull'ascolto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle competenze interne ed esterne in materia di partecipazione;
f)
promuove la comunicazione di cittadinanza anche attraverso piattaforme web e contribuisce all'elaborazione e diffusione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i) e j).