Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2

NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE

Art. 8 bis

(aggiunto da art. 2  L.R. 28 luglio 2023, n. 10)

Sostegno ai locali di musica dal vivo
1. La Regione, per favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo della musica contemporanea originale e promuovere l'educazione all'ascolto, concede contributi ai locali di musica dal vivo in possesso di requisiti e standard minimi relativi alla quantità e alla continuità della programmazione, nonché all’idoneità di spazi e dotazioni tecnologiche.
2. La Regione istituisce un elenco regionale dei locali di musica dal vivo in cui sono iscritti i locali in possesso di requisiti e standard minimi di cui al comma 1 ai fini dell’ammissione ai contributi ivi previsti.
Espandi Indice