LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2
NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 31 luglio 2020, n. 3 L.R. 16 aprile 2021, n. 3
L.R. 28 luglio 2023, n. 10Art. 11
(modificata lettera c) comma 1 da art. 5 L.R. 28 luglio 2023, n. 10)
Clausola valutativa
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a)
quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema formativo con particolare riguardo alla qualificazione dell'alfabetizzazione e dell'educazione musicale e all'educazione all'ascolto;
b)
quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento della produzione e della distribuzione con particolare riguardo alle nuove competenze tecniche professionali e alla nascita e allo sviluppo di attività musicali di carattere imprenditoriale;
c)
quale sia la composizione, l'articolazione e il funzionamento
degli elenchi di cui agli articoli 4 e 8 ter;
d)
quali interventi sono stati effettuati per la valorizzazione e la promozione della musica e delle possibilità e modalità di sua fruizione secondo le finalità della presente legge;
e)
l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi di cui alle lettere a), b) e d), con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari, dei soggetti coinvolti e dei risultati derivati;
f)
il quadro delle iniziative rivolte alle persone con disabilità e alle persone in condizione di svantaggio;
g)
le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2.
Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.