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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2

NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE

Art. 5
Qualificazione dell'alfabetizzazione musicale
1. La Regione promuove e sostiene le attività di alfabetizzazione musicale svolte dalle scuole di musica e dagli organismi specializzati di cui all'articolo 4, nonché dalle formazioni di tipo bandistico e corale, mirate a promuovere una cultura musicale diffusa, differenziata e inclusiva e a favorire il dialogo interculturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi ad associazioni e aggregazioni anche temporanee delle scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all'articolo 4, di bande musicali e di cori del territorio regionale per la realizzazione di progetti rivolti a:
a) qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione musicale e di educazione all'ascolto con carattere di inclusività, anche attraverso azioni di sistema;
b) promuovere la musica d'insieme;
c) assicurare opportunità per i giovani coinvolti nella formazione di musica di base d'insieme di partecipare a esperienze performative regionali, nazionali e internazionali finalizzate a sviluppare approcci multidisciplinari e interculturali.
2 bis. Al fine di qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione svolte dalle bande musicali, la Regione può altresì concedere contributi ai comuni interessati.
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