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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

Capo II
INFORMAZIONE E TRASPARENZA
Art. 2
1.
Nella legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), all'articolo 1, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. . In coerenza con lo Statuto della regione Emilia-Romagna ( legge regionale 31 marzo 2005, n. 13), al fine di garantire ai cittadini una effettiva partecipazione, la Regione informa la propria attività al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, con particolare riferimento agli atti di indirizzo, amministrativi, gestionali ed ispettivi, assunti sia direttamente sia da agenzie, enti strumentali ed aziende regionali, nonché dalle società controllate.
3 ter. Ai fini del comma 3 bis la Regione:
a) si impegna ad innovare costantemente le proprie procedure al fine di assicurare una sempre migliore e tempestiva pubblicizzazione di tutte le proprie informazioni e ne promuove l'adozione anche da parte delle agenzie, degli enti strumentali e delle aziende regionali, nonché delle società controllate;
b) propone l'adozione delle medesime procedure ad enti e società partecipate affinché anch'essi garantiscano analoghi livelli di trasparenza e tempestività informativa.".

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