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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

Capo VIII
DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI
Art. 34
1.
L' articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Linee di indirizzo per lo sviluppo digitale
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government, costituenti l'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna (ADER).
2. L'ADER definisce, con periodicità di norma quinquennale con avvio in corrispondenza del primo anno di mandato, le strategie della Regione per il territorio regionale, individua le aree e gli obiettivi in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), raccorda gli interventi in ambito regionale ai programmi europei e statali, costituendo il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi digitali.
3. Alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea legislativa si attengono, nei propri programmi riguardanti il digitale, le aziende sanitarie, le agenzie e gli istituti della Regione, gli Enti locali.
4. La Regione realizza la predisposizione e l'attuazione dell'ADER con il supporto di un comitato scientifico composto da esperti. La composizione del comitato scientifico è deliberata dalla Giunta regionale. La partecipazione al comitato scientifico è senza oneri per la Regione.
5. L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed enti pubblici per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli enti pubblici del territorio, dalla Regione avvalendosi di un Tavolo permanente della Community network dell'Emilia-Romagna, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'emersione dei fabbisogni e l'indirizzo per le strategie territoriali.
6. Il controllo analogo congiunto nei confronti della società prevista dall'articolo 10 è esercitato tramite un Comitato permanente di indirizzo e coordinamento tra gli enti pubblici soci, la cui composizione e funzionamento sono definiti nell'ambito di una apposita convenzione sottoscritta dai soci. La competente direzione generale della Regione coordina le funzioni regionali e le altre definite dalla convenzione nell'ambito del Comitato.".
Art. 35
1.
Dopo il comma 8 quater dell' articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 è aggiunto il seguente:
"8 quinquies. Al fine di assicurare la parità di trattamento fra i dipendenti regionali in servizio presso l'Agenzia regionale Intercent-ER ed il restante personale nell'applicazione dell' articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici), nonché il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa per gli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale, la Regione istituisce un fondo relativo alle attività di centrale acquisti di cui all'articolo 21 della presente legge. In relazione a quanto disposto dall' articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 Sito esterno, detto fondo è finanziato, per i soggetti di cui al comma 5, lettera b), del presente articolo, stipulando apposite convenzioni che garantiscono il riversamento all'entrata del bilancio regionale delle risorse finanziarie previste sugli stanziamenti dei singoli appalti di servizi e forniture e, per gli enti di cui al medesimo comma 5, lettera a), con l'utilizzo delle risorse relative al Servizio sanitario regionale in relazione alla fruizione da parte degli enti che sarà verificata a consuntivo. La capienza del fondo è determinata in relazione al numero dei dipendenti potenzialmente interessati ed alla quota erogabile.".
Art. 36
1.
Al comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna) le parole
"che deve avvenire entro il 2018"
sono sostituite dalle seguenti:
"che deve avvenire entro il 2019".
Art. 37
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

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