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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 25

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019, n. 13

L.R. 30 luglio 2019, n. 14

Art. 1(1)
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno) è autorizzato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Note del Redattore:

(Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, di cui al presente articolo, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella A - integrata con variazioni, allegata alla presente legge, così come indicato da art. 7 L.R. 30 luglio 2019, n. 14)

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