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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 25

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019, n. 13

L.R. 30 luglio 2019, n. 14

Art. 20
Cofinanziamento programmi nelle aree di crisi non complessa
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a cofinanziare i programmi di investimento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 (Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 Sito esterno in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali), finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale non complessa.
2. A tal fine è disposta, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e Innovazione, l'autorizzazione di spesa di euro 563.000,00 per l'esercizio finanziario 2019.
3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalità per il cofinanziamento delle attività di cui al comma 1.

Note del Redattore:

(Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, di cui al presente articolo, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella A - integrata con variazioni, allegata alla presente legge, così come indicato da art. 7 L.R. 30 luglio 2019, n. 14)

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