LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 25
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019)
Art. 25
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2019-2021 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Note del Redattore:
(Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, di cui al presente articolo, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella A - integrata con variazioni, allegata alla presente legge, così come indicato da art. 7 L.R. 30 luglio 2019, n. 14)