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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 25

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019, n. 13

L.R. 30 luglio 2019, n. 14

Argomenti:
- Finanza, contabilita e beni-> Contabilita regionale

INDICE

Art. 1 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
Art. 2Alta formazione post-universitaria
Art. 3 - Contributo straordinario per le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri
Art. 4 - Ulteriori interventi per "Parma capitale italiana della cultura 2020"
Art. 5 - Contributo straordinario per la realizzazione di un parco tematico archeologico di età medioevale a San Giovanni in Persiceto
Art. 6 - Agevolazioni per le imprese in ambito turistico
Art. 7 - Contributo al Comune di Mirandola per le azioni del Centro di documentazione sul sisma 2012
Art. 8 - Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
Art. 9 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 10 - Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici
Art. 11 - Sistema di trasporto integrato
Art. 12 - Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 13Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive correnti
Art. 14 - Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito
Art. 15 - Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado
Art. 16 - Interventi a favore del credito alle imprese
Art. 17 - Partecipazione all'Esposizione universale Expo Dubai 2020
Art. 18 - Promozione centri storici comuni colpiti dal sisma 2012
Art. 19 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di cofinanziamento contratti di sviluppo
Art. 20 - Cofinanziamento programmi nelle aree di crisi non complessa
Art. 21 - Investimenti tecnologici per il rilancio del Centro ENEA del Brasimone
Art. 22 - Scuola superiore sport invernali turismo "ski college"
Art. 23Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Art. 24 - Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
Art. 25 - Copertura finanziaria
Art. 26 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1(1)
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno) è autorizzato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 2
Alta formazione post-universitaria
1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'alta formazione post-universitaria realizzata in forma collaborativa tra gli atenei nonché tra le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è autorizzata, per ciascuno degli anni 2019-2020-2021, una spesa di euro 1.000.000,00.
2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 sono disposte, nell'ambito della Missione 4 Istruzione e diritto allo studio - Programma 4 Istruzione universitaria, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2019 euro 1.000.000,00;
- esercizio 2020 euro 1.000.000,00;
- esercizio 2021 euro 1.000.000,00.
3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalità per il finanziamento delle attività di cui al comma 1.
Art. 3
Contributo straordinario per le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante Alighieri
1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale. A tal fine sostiene il programma di iniziative celebrative del settimo centenario della morte di Dante Alighieri concedendo al Comune di Ravenna un contributo straordinario di euro 1.000.000,00.
2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 sono disposte, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività Culturali e interventi diversi nel settore culturale, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2020 euro 500.000,00;
- esercizio 2021 euro 500.000,00.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo.
Art. 4
Ulteriori interventi per "Parma capitale italiana della cultura 2020"
1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura, dell'arte e della musica di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale. A tal fine, attraverso uno specifico accordo, concede al Comune di Parma, al Comune di Reggio Emilia e al Comune di Piacenza, finalisti assieme al Comune di Parma nel percorso di selezione nazionale, un contributo straordinario quale concorso alle spese per il programma "Parma capitale italiana della cultura 2020".
2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, la seguente autorizzazione di spesa:
- esercizio 2020 euro 700.000,00.
3. I contenuti sostanziali dell'accordo e le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 5
Contributo straordinario per la realizzazione di un parco tematico archeologico di età medioevale a San Giovanni in Persiceto
1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e le finalità di promozione e sostegno della cultura di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale, nonché, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, promuove lo sviluppo del turismo quale settore strategico di sviluppo economico, sostenibile e sociale del territorio regionale e riconosce in tale ambito il valore degli attrattori culturali. A tal fine sostiene la realizzazione di un parco tematico archeologico di età medioevale a San Giovanni in Persiceto, concedendo al Comune di San Giovanni in Persiceto un contributo straordinario di euro 1.000.000,00.
2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 sono disposte, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2019 euro 500.000,00;
- esercizio 2020 euro 500.000,00.
3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, le modalità per la concessione e l'erogazione del contributo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
Art. 6
Agevolazioni per le imprese in ambito turistico
1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale per progetti di investimento volti alla riqualificazione ed al potenziamento delle strutture nel settore del turismo, con particolare riferimento alle strutture ricettive, la Regione è autorizzata ad istituire fondi destinati ad offrire forme di garanzia dei crediti alle imprese per il finanziamento dei suddetti progetti, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il Fondo centrale di garanzia.
2. I fondi di cui al comma 1 potranno anche contribuire a formare sezioni di cogaranzia, riassicurazione e/o controgaranzia in operazioni strutturate di portafoglio, in accordo con altri operatori del credito e della garanzia.
3. Il fondo è istituito nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, per gli scopi e con le modalità enunciate ai commi 1 e 2, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale.
4. La Regione può altresì incentivare i progetti di investimento, di riqualificazione e potenziamento delle strutture di cui al comma 1 con contribuiti a fondo perduto alle imprese, la cui assegnazione avviene sulla base di un bando approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Il bando definisce gli specifici ambiti e le tipologie di interventi ammessi a finanziamento, i criteri, le procedure e le misure dei contributi.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3 è autorizzata, per l'esercizio 2019, la spesa di euro 1.500.000,00 e per l'esercizio 2020 la spesa di euro 3.500.000,00, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo.
6. Per far fronte gli oneri derivanti dal comma 4 è autorizzata, per l'esercizio 2019, la spesa di euro 3.500.000,00 e per l'esercizio 2020 la spesa di euro 16.500.000,00, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo.
Art. 7
Contributo al Comune di Mirandola per le azioni del Centro di documentazione sul sisma 2012
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)) per il proseguimento delle azioni necessarie alla promozione di un Centro di documentazione del sisma 2012, per la conservazione, l'archiviazione e la fruizione dei materiali relativi alla gestione dell'emergenza e della ricostruzione, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo, sono integrate nel seguente modo:
- esercizio 2020 euro 100.000,00;
- esercizio 2021 euro 100.000,00.
Art. 8
Interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa, sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2019 euro 8.700.000,00,
- esercizio 2020 euro 8.700.000,00,
- esercizio 2021 euro 8.700.000,00.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 9
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2019 euro 1.000.000,00;
- esercizio 2020 euro 1.000.000,00;
- esercizio 2021 euro 1.000.000,00.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 10
Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici
1. La Regione è autorizzata a concedere, alle persone fisiche residenti nel territorio regionale, per l'acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2019, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2019, 2020 e 2021.
2. Con apposito atto della Giunta saranno definite le modalità operative e i tempi per la concessione dei contributi regionali.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.
Art. 11
Sistema di trasporto integrato
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), al fine di attivare un sistema di trasporto integrato passeggeri di tipo collettivo, nell'ambito della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità - Programma 2 Trasporto pubblico locale, è integrata nel modo seguente:
- esercizio 2019 euro 1.350.000,00
Art. 12
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, sono disposte, nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2019 euro 2.000.000,00;
- esercizio 2020 euro 2.000.000,00;
- esercizio 2021 euro 2.000.000,00.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 13
Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive correnti
1. Nell'ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del Servizio sanitario regionale per livelli di assistenza superiori ai LEA è autorizzato per il bilancio 2019-2021, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, l'importo di euro 20.000.000,00 per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.
Art. 14
Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (legge di stabilità regionale 2018)), al fine di promuovere l'accesso al credito da parte dei liberi professionisti, degli artigiani e delle imprese artigiane e delle micro imprese del territorio regionale, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, sono integrate nel seguente modo:
- esercizio 2020 euro 1.000.000,00;
- esercizio 2021 euro 1.000.000,00.
Art. 15
Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2016, come già modificate dall'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2017, al fine di favorire la stabilità del sistema finanziario a favore delle imprese del territorio regionale, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, sono integrate nel seguente modo:
- esercizio 2019 euro 1.300.000,00;
- esercizio 2020 euro 1.000.000,00;
- esercizio 2021 euro 1.000.000,00.
Art. 16

(abrogato articolo da art. 8 L.R.30 luglio 2019, n. 14)

Interventi a favore del credito alle imprese
abrogato.
Art. 17
Partecipazione all'Esposizione universale Expo Dubai 2020

(sostituito comma 4 da art. 34 L.R.30 luglio 2019, n. 13)

1. La Regione, al fine di valorizzare e promuovere le eccellenze produttive del proprio territorio, partecipa all'Esposizione universale che si terrà nella città di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nel 2020 (Expo Dubai 2020) con il tema "Connecting Minds, Creating the Future". Essa favorisce altresì la partecipazione coordinata e unitaria delle diverse realtà settoriali e di sistema presenti nel territorio secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le azioni e gli atti necessari per l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla partecipazione all'Esposizione universale Dubai 2020.
3. Per far fronte agli oneri di cui a commi 1 e 2 sono disposte, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2019 euro 300.000,00;
- esercizio 2020 euro 1.500.000,00;
- esercizio 2021 euro 1.000.000,00.
4. La Regione, anche mediante appositi bandi rivolti a imprese, Università ed Enti di ricerca, si impegna a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale e all'estero in stretto coordinamento con quelle di Expo Dubai 2020, anche con i fondi stanziati con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, nonché con le risorse di cui al comma 3.
Art. 18
Promozione centri storici comuni colpiti dal sisma 2012
1. Al fine di far fronte al permanere delle difficoltà nella ripresa delle attività produttive nei centri storici dei trenta comuni colpiti dal sisma del 2012, individuati nell'ordinanza n. 34 del 28 dicembre 2017 del Commissario delegato (Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 Sito esterno), la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi per attività di promozione ed animazione promossa dai comuni medesimi.
2. Per far fronte agli oneri di cui al precedente comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, la seguente autorizzazione di spesa:
- esercizio 2019 euro 500.000,00;
- esercizio 2020 euro 500.000,00.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le condizioni per assicurare il rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
Art. 19
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2017 in materia di cofinanziamento contratti di sviluppo
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2017, come già modificate dall'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e Innovazione, sono aumentate di euro 1.937.000,00 per l'esercizio 2019, di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2020 e integrate per euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2021.
Art. 20
Cofinanziamento programmi nelle aree di crisi non complessa
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a cofinanziare i programmi di investimento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 (Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 Sito esterno in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali), finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale non complessa.
2. A tal fine è disposta, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e Innovazione, l'autorizzazione di spesa di euro 563.000,00 per l'esercizio finanziario 2019.
3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalità per il cofinanziamento delle attività di cui al comma 1.
Art. 21
Investimenti tecnologici per il rilancio del Centro ENEA del Brasimone
1. Al fine di dare corso agli obiettivi previsti dal protocollo con l'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e con la Regione Toscana per il rilancio del Centro ENEA del Brasimone, la Regione è autorizzata a concedere contributi finalizzati a sostenere investimenti connessi a progetti di sviluppo del Centro da parte di ENEA o di altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca scientifica e in attività di alta tecnologia.
2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e Innovazione, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2019 euro 500.000,00;
- esercizio 2020 euro 1.000.000,00;
- esercizio 2021 euro 2.000.000,00.
3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
Art. 22
Scuola superiore sport invernali turismo "ski college"
1. La Regione è autorizzata a sostenere l'avvio e il funzionamento della scuola superiore sport invernali e turismo "ski college" dell'istituto Cavazzi di Pavullo nel Frignano - sede distaccata di Pievepelago - attraverso contributi finalizzati a sostenere gli studenti nel coniugare lo studio e la pratica sportiva permanendo nei territori montani, contrastandone lo spopolamento in coerenza alle politiche di arricchimento dell'offerta di istruzione e alle strategie di sviluppo economico e turistico del territorio.
2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 sono disposte, nell'ambito della Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Programma 3 Sostegno all'occupazione, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2019 euro 300.000,00;
- esercizio 2020 euro 300.000,00;
- esercizio 2021 euro 300.000,00.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
Art. 23
Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
1. La Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per il finanziamento del tipo di operazioni 7.4.01 "Strutture polifunzionali socioassistenziali per la popolazione", realizzate nell'ambito della Priorità P6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali - e della Focus area P6B "Stimolare lo sviluppo nelle zone rurali" - del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previste dal Programma stesso, per l'importo di euro 2.500.000,00.
2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, l'autorizzazione di spesa di euro 2.500.000,00 sull'esercizio 2019.
Art. 24
Attività di controllo nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo
1. Al fine di rispettare la disciplina dell'Unione europea relativa alle erogazioni di contributi nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e vitivinicolo, la Regione può affidare a soggetti pubblici o privati lo svolgimento di attività di verifica e controllo amministrativo sui beneficiari, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici).
2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per l'esercizio 2021, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00 nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare.
Art. 25
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2019-2021 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 26
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Note del Redattore:

(Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, di cui al presente articolo, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella A - integrata con variazioni, allegata alla presente legge, così come indicato da art. 7 L.R. 30 luglio 2019, n. 14)

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