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Documento storico: Testo Originale

Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 20 aprile 2018

Art. 12
Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini della VIA
1. Il proponente ha facoltà di chiedere una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della VIA. A tal fine si seguono le disposizioni contenute all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.

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