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Documento storico: Testo Originale

Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 20 aprile 2018

Art. 19
Conferenza di servizi
1. Lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno nonché agli articoli 14, comma 4, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 Sito esterno come dettagliate ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
2. L'autorità competente convoca, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di consultazione del pubblico di cui all'articolo 17, comma 1, ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali di cui all'articolo 18, una conferenza di servizi decisoria alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto ed è invitato il proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 Sito esterno. La conferenza di servizi provvede congiuntamente all'esame del progetto e del SIA. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.
3. Le attività tecnico-istruttorie sono svolte dalla struttura organizzativa competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate e predispone la proposta di verbale conclusivo della conferenza di servizi. Nella proposta di verbale conclusivo sono, in particolare, riportate le posizioni espresse, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 3, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, in modo univoco e vincolante dai rappresentanti delle amministrazioni competenti per la VIA e per i titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto. In tale proposta sono, inoltre, descritte le fasi amministrative del procedimento, le informazioni relative al processo di partecipazione, la sintesi dei risultati della consultazione e l'indicazione di come tali risultati siano stati presi in considerazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18 ed eventualmente dell'articolo 22. Tale proposta di verbale conclusivo è di norma inviata alle amministrazioni convocate in conferenza di servizi e al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni.
4. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi, debitamente sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione competente per la VIA e dai rappresentanti delle amministrazioni interessate partecipanti alla conferenza di servizi, costituisce la conclusione motivata della conferenza di servizi contenente specificamente le determinazioni in merito all'impatto ambientale e ai titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Le determinazioni in merito ai titoli abilitativi non possono contenere prescrizioni che contrastano con le determinazioni in merito all'impatto ambientale.
5. Sulla base della conclusione motivata della conferenza di servizi, la Giunta formalizza le determinazioni della conferenza di servizi in merito alla VIA e adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'articolo 20.
6. Nei casi di esercizio della funzione regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015, qualora la Giunta rilevi eventuali vizi procedimentali a ciò provvede la struttura organizzativa regionale competente per il provvedimento unico che può avvalersi della struttura organizzativa che ha curato il procedimento, nel rispetto dei termini procedimentali.
7. In sede di conferenza di servizi è acquisito il parere sull'impatto ambientale del progetto da parte dei comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati.
8. Il termine di conclusione della conferenza di servizi, ai sensi 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori ai sensi del comma 2.
9. Alla conferenza di servizi la Regione, l'ARPAE e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTePC) partecipano ciascuna con un proprio rappresentante ai fini dell'espressione dei pareri, delle autorizzazioni o assensi ad essi specificamente spettanti in ragione della peculiarità del modello organizzativo e della ripartizione di materie di cui alla legge regionale n. 13 del 2015.
10. Nei casi in cui ARPAE sia delegata a rappresentare la Giunta nel procedimento unico, è comunque invitata in funzione di supporto la Regione qualora la stessa debba esprimere nell'ambito del procedimento pareri, nullaosta ed atti di assenso comunque denominati.

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