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Documento storico: Testo Originale

Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 20 aprile 2018

Art. 26
Controllo sostitutivo
1. In caso d'inutile decorso dei termini per l'assunzione del provvedimento di autorizzazione unica da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 7, comma 3, trova applicazione quanto disposto in materia di poteri sostitutivi dall'articolo 30 dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

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