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Documento storico: Testo Originale

Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 20 aprile 2018

Capo II
Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)
Art. 10
Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)
1. Per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno riportate in dettaglio al comma 2.
2. Il proponente presenta all'autorità competente l'istanza di cui al comma 1 trasmettendo in formato elettronico i seguenti documenti:
a) lo studio preliminare ambientale contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente redatto in conformità alle indicazioni contenute all'allegato IV-bis della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, che richiedono, tra l'altro, l'indicazione delle motivazioni, delle finalità e delle possibili alternative di localizzazione e d'intervento nonché delle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica e di tutti gli elementi necessari a consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), del costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto;
c) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 31;
d) l'avviso al pubblico che deve indicare il proponente, la denominazione, la descrizione sintetica e la localizzazione del progetto nonché le modalità ed i termini di consultazione della documentazione.
3. Per le fasi della pubblicazione, partecipazione, istruttoria e richieste d'integrazioni e chiarimenti si seguono le disposizioni contenute all'articolo 19, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
4. In qualunque fase della procedura, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alle esigenze del procedimento, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Alla conferenza partecipano i comuni e le amministrazioni interessate, per l'esame degli elaborati presentati e la verifica dei possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente del progetto.
5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni del decreto come attuate dalla presente legge, nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS). In tal caso le modalità d'informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.
Art. 11
Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)
1. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) con atto dirigenziale, motivato ed espresso, sulla base dei criteri indicati nell'allegato V alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, valutando se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente e debba essere assoggettato a VIA.
2. Per l'assunzione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
3. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è inoltre pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
4. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) obbliga il proponente a conformare il progetto alle condizioni ambientali in esso contenute. Tali condizioni sono altresì vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

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