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Documento storico: Testo Originale

Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 101 del 20 aprile 2018

Capo IV
Procedure di VIA interregionali e sovraregionali
Art. 22
Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali
1. Nel caso di progetti, soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) od a VIA, che risultino localizzati sul territorio di più regioni, l'autorità competente adotta il relativo provvedimento d'intesa con le regioni cointeressate.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni si applica quanto previsto in proposito dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
3. In conformità all'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, nel caso di progetti che possano avere impatti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione. Essa inoltre acquisisce, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 19, i pareri di tali regioni, dei comuni e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, mette a disposizione sul proprio sito web tutta la documentazione ricevuta affinché i soggetti di cui al comma 3 rendano le proprie determinazioni.
Art. 23
Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale
1. La Regione esprime, con delibera della Giunta regionale, le proprie valutazioni per il provvedimento di VIA di competenza statale, dopo avere acquisito il parere dei comuni interessati, di ARPAE e dell'azienda unità sanitaria locale.
2. Ai fini del comma 1, i comuni interessati, l'ARPAE e le aziende unità sanitarie locali si esprimono entro trenta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della documentazione sul sito web ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, trascorsi i quali la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.
3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.
Art. 24
Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri
1. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trova applicazione quanto previsto dagli articoli 32 e 32-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno in materia di consultazioni ed effetti transfrontalieri.

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