Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4
DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 26
Controllo sostitutivo
1. In caso d'inutile decorso dei termini per l'assunzione del provvedimento di autorizzazione unica da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 7, comma 3, trova applicazione quanto disposto in materia di poteri sostitutivi dall'articolo 30 dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).