Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4
DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 27
Vigilanza e sanzioni
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e nel provvedimento di VIA. I risultati di quest'attività sono resi pubblici secondo le modalità dell'articolo 28, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006
.

2. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006
.

3. Nel caso in cui la violazione delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità (screening) o di VIA costituisca anche un illecito edilizio l'autorità competente a disporre la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi è il comune.
4. Per le sanzioni previste all'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006
, la Giunta regionale può nominare agenti accertatori i funzionari di ARPAE sulla base della proposta del Direttore di ARPAE nei casi di esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio regionale.
