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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale), stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.
2. La valutazione ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative. In tale ambito la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni di legge, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:
a) popolazione e salute umana;
b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).
3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale e l'impatto sulla salute della popolazione di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi nonché di indicare le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali.
4. Nel perseguire le finalità di cui ai commi 2 e 3 la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative.

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