Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 14
Definizione dei contenuti del SIA (scoping)
1. Per i progetti assoggettati a VIA è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase di consultazione preliminare volta:
a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata;
b) alla puntuale definizione dei contenuti del SIA;
c) alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 15, comma 3.
2. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, la documentazione indicata all' articolo 21, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno nonché una relazione che evidenzia la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti nell'area e l'assenza degli elementi e dei fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a).
3. La documentazione di cui al comma 2 è pubblicata secondo le modalità indicate all' articolo 21, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
4. Per la definizione dei contenuti del SIA, nonché della documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 15, comma 3, l'autorità competente, entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, convoca una conferenza di servizi istruttoria di cui all' articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
5. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, i cui lavori si concludono entro quaranta giorni dalla ricezione della documentazione, si esprime con atto dirigenziale entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione.
6. I termini previsti dal comma 5 sono ridotti della metà nei casi di progetti assoggettati a VIA ad esito della verifica di assoggettabilità a VIA (screening).
7. L'accertamento dell'insussistenza di elementi preclusivi nonché la definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c), determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
8. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.
9. Per l'avvio della definizione dei contenuti del SIA (scoping), su richiesta dell'autorità competente si applica l' articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.

Espandi Indice