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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 16
Pubblicizzazione
1. Ai sensi dell' art. 27-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, effettuata la verifica di completezza documentale di cui all'articolo 15, comma 5 ovvero, in caso di richieste d'integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse l'autorità competente provvede a pubblicare sul proprio sito web l'avviso al pubblico di cui all'articolo 15, comma 2, lettera f) di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.

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