Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4
DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7Art. 16
Pubblicizzazione
1.
Ai sensi dell'
art. 27-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006
, effettuata la verifica di completezza documentale di cui all'articolo 15, comma 5 ovvero, in caso di richieste d'integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse l'autorità competente provvede a pubblicare sul proprio sito web l'avviso al pubblico di cui all'articolo 15, comma 2, lettera f) di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, commi 3 e 4
della legge n. 241 del 1990
.

