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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 17
Partecipazione
1. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 16 il pubblico interessato può presentare osservazioni secondo le modalità indicate all' articolo 27-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
2. Il proponente ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate di cui al comma 1 e pubblicate sul sito web dell'autorità competente entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della conferenza di servizi di cui all'articolo 19.
3. La pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 16, comma 1, è integrata con gli ulteriori adempimenti in tema di deposito e pubblicazione previsti dalle normative di settore dei provvedimenti da acquisire ai sensi dell' articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno nel rispetto dei termini del procedimento unico.
4. Ai sensi dell' articolo 27-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, l'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica. Con direttiva di Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica.
5. L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo anche su richiesta di un'amministrazione interessata o del pubblico interessato, un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed il pubblico per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della VIA. All'istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.
6. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica di cui al comma 5, l'autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.

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