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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 18
Integrazioni e modifiche
1. Per quanto concerne le integrazioni e le modifiche si applicano le disposizioni di cui all' articolo 27-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
2. L'autorità competente, al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate per l'eventuale richiesta d'integrazioni, può indire, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 16, comma 1, una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell' articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno fermo restando il rispetto di tutti i termini procedimentali.

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