Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4
DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI
Art. 2
Definizioni
1.
Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), d), g), g-bis) i), l), m), n), o), o-ter), o-quater), o-quinquies), r), t), u) e v) e comma 1-bis
del decreto legislativo n. 152 del 2006 . Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:
a)
provvedimento autorizzatorio unico: provvedimento che comprende il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dei progetti sottoposti a VIA ai sensi dell'articolo 4 della presente legge;
b)
autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e l'adozione del provvedimento di VIA nonché del provvedimento autorizzatorio unico;
c)
comuni interessati: i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati;
d)
amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
e)
struttura organizzativa competente: la struttura organizzativa istituita o designata dall'autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge.