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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 20
Provvedimento autorizzatorio unico e provvedimento di VIA
1. Per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico si seguono le disposizioni di cui all' articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno come dettagliato nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
2. L'autorità competente adotta il provvedimento autorizzatorio unico, con atto di Giunta, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Il provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, recandone indicazione esplicita.
3. L'autorità competente comunica il provvedimento autorizzatorio unico al proponente e alle altre amministrazioni interessate e lo pubblica sul proprio sito web, nonché, per estratto nel BURERT.
4. Le amministrazioni i cui atti sono compresi dal provvedimento autorizzatorio unico possono sollecitare, con congrua motivazione, l'autorità competente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza di servizi, determinazioni in via di autotutela con le modalità specificate all' articolo 14-quater, comma 2, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
5. L'attivazione dei rimedi avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi da parte delle amministrazioni dissenzienti è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 14-quinques della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
6. I titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto contenuti nel provvedimento autorizzatorio unico acquisiscono efficacia dalla data di approvazione del provvedimento autorizzatorio unico.
7. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le autorità competenti informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e di VIA, ai sensi e con le modalità di cui all' articolo 7-bis, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
8. Per il rinnovo e il riesame delle condizioni e delle misure supplementari relative alle autorizzazioni e ai titoli abilitativi contenuti nel provvedimento autorizzatorio unico si applicano le disposizioni contenute all' articolo 27-bis, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.

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