Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 22
Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali
1. Nel caso di progetti, soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) od a VIA, che risultino localizzati sul territorio di più regioni, l'autorità competente adotta il relativo provvedimento d'intesa con le regioni cointeressate.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni si applica quanto previsto in proposito dall' articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
3. In conformità all' articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, nel caso di progetti che possano avere impatti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione. Essa inoltre acquisisce, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 19, i pareri di tali regioni, dei comuni e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'autorità competente, ai sensi dell' articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, mette a disposizione sul proprio sito web tutta la documentazione ricevuta affinché i soggetti di cui al comma 3 rendano le proprie determinazioni.

Espandi Indice