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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 23
Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale
1. La Regione esprime, con delibera della Giunta regionale, le proprie valutazioni per il provvedimento di VIA di competenza statale, dopo avere acquisito il parere dei comuni interessati, di ARPAE e dell'azienda unità sanitaria locale.
2. Ai fini del comma 1, i comuni interessati, l'ARPAE e le aziende unità sanitarie locali si esprimono entro trenta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della documentazione sul sito web ai sensi dell' articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, trascorsi i quali la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.
3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.

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