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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 24
Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri
1. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trova applicazione quanto previsto dagli articoli 32 e 32-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno in materia di consultazioni ed effetti transfrontalieri.

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