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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 27
Vigilanza e sanzioni
1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e nel provvedimento di VIA. I risultati di quest'attività sono resi pubblici secondo le modalità dell' articolo 28, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
2. Trova applicazione quanto disposto dall' articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
3. Nel caso in cui la violazione delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità (screening) o di VIA costituisca anche un illecito edilizio l'autorità competente a disporre la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi è il comune.
4. Per le sanzioni previste all' articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, la Giunta regionale può nominare agenti accertatori i funzionari di ARPAE sulla base della proposta del Direttore di ARPAE nei casi di esercizio della funzione ai sensi dell' articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio regionale.

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