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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 28
Informazione e sistema informativo
1. La Regione ed i comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.
2. La Regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia d'impatto ambientale nonché un archivio in cui sono raccolti i SIA e i provvedimenti di VIA con la relativa documentazione.

Note del Redattore:

Gli allegati A e B alla presente legge sono stati modificati dalla L.R. 31 marzo 2025, n. 2

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