Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4
DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 14 giugno 2024, n. 7 L.R. 31 marzo 2025, n. 2Art. 3
Informazione
1.
Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni e del pubblico interessato, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, con le modalità di cui ai capi II, III e IV.
2.
Ai fini della predisposizione dello studio ambientale preliminare e dello studio d'impatto ambientale (SIA), il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.
Note del Redattore:
Gli allegati A e B alla presente legge sono stati modificati dalla L.R. 31 marzo 2025, n. 2