Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4
DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI
Art. 4
Ambito di applicazione delle norme sulla VIA
1.
Sono assoggettati a VIA:
a)
i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3;
b)
i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA (screening);
c)
i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette, comprese le aree contigue, ai sensi della normativa vigente ovvero all'interno dei siti della Rete Natura 2000;
d)
i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA (screening), l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;
e)
le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3, che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
f)
le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, qualora, all'esito dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.
2.
Su istanza del proponente sono, inoltre, assoggettati a VIA i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3. In tali casi non trova applicazione quanto previsto dall'
articolo 25, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per quanto riguarda il termine di realizzazione del progetto.