Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4
DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 14 giugno 2024, n. 7 L.R. 31 marzo 2025, n. 2Art. 6
Verifica preliminare ed esclusioni
1.
Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti assoggettati a VIA ed alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è applicabile la procedura prevista dall'
articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006
. A tal fine la Giunta regionale adotta specifica direttiva ai sensi del successivo articolo 9.

2.
Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile è applicabile la procedura prevista dall'
articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006
.

Note del Redattore:
Gli allegati A e B alla presente legge sono stati modificati dalla L.R. 31 marzo 2025, n. 2