Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4
DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI
Art. 6
Verifica preliminare ed esclusioni
1.
Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti assoggettati a VIA ed alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è applicabile la procedura prevista dall'
articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 . A tal fine la Giunta regionale adotta specifica direttiva ai sensi del successivo articolo 9.
2.
Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile è applicabile la procedura prevista dall'
articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006 .