Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4
DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI
Art. 7
(modificato comma 2 da art. 25 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Autorità competenti
1.
La Regione è competente per le procedure relative ai progetti:
a)
elencati negli allegati A.1 e B.1;
b)
elencati negli allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province;
c)
inferiori alle soglie dimensionali di cui all'allegato A.1 e B.1, attivate su richiesta del proponente.
2.
La Regione, con le modalità di cui all'
articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è competente per le procedure
, ivi comprese quelle di verifica delle condizioni ambientali, relative ai progetti:
a)
elencati negli allegati A.2 e B.2;
b)
elencati negli allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più comuni;
c)
previsti al comma 3 qualora il comune sia il proponente;
d)
inferiori alle soglie dimensionali di cui agli allegati A.2 e B.2, attivate su richiesta del proponente.
3.
Il comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli allegati A.3 e B.3.
4.
L'autorità competente svolge la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e la VIA su richiesta del proponente.
5.
Nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente individua o istituisce un'apposita struttura organizzativa.
6.
Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, i comuni possono avvalersi, tramite convenzione, delle strutture competenti dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE). La convenzione è onerosa per i comuni e l'ammontare dei compensi dovuti ad ARPAE è definito dalla Giunta regionale in misura forfettaria, previo parere del comitato di indirizzo di cui all'
articolo 8 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna).