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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Capo III
Procedimento di autorizzazione unica di VIA
Art. 12
Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini della VIA
1. Il proponente ha facoltà di chiedere una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della VIA. A tal fine si seguono le disposizioni contenute all' articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
Art. 13
Studio di impatto ambientale (SIA)
1. I progetti assoggettati a VIA sono corredati da un SIA redatto in conformità all'allegato VII della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno. Si applica quanto disposto dall' articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
Art. 14
Definizione dei contenuti del SIA (scoping)
1. Per i progetti assoggettati a VIA è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase di consultazione preliminare volta:
a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata;
b) alla puntuale definizione dei contenuti del SIA;
c) alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 15, comma 3.
2. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, la documentazione indicata all' articolo 21, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno nonché una relazione che evidenzia la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti nell'area e l'assenza degli elementi e dei fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a).
3. La documentazione di cui al comma 2 è pubblicata secondo le modalità indicate all' articolo 21, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
4. Per la definizione dei contenuti del SIA, nonché della documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 15, comma 3, l'autorità competente, entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, convoca una conferenza di servizi istruttoria di cui all' articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
5. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, i cui lavori si concludono entro quaranta giorni dalla ricezione della documentazione, si esprime con atto dirigenziale entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione.
6. I termini previsti dal comma 5 sono ridotti della metà nei casi di progetti assoggettati a VIA ad esito della verifica di assoggettabilità a VIA (screening).
7. L'accertamento dell'insussistenza di elementi preclusivi nonché la definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c), determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
8. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.
9. Per l'avvio della definizione dei contenuti del SIA (scoping), su richiesta dell'autorità competente si applica l' articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
Art. 15

(prima aggiunto comma 3 bis da art. 15 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, poi modificato comma 4 da art. 11 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)

Attivazione del procedimento unico di VIA
1. Per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento unico di VIA si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 27-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno riportate in dettaglio ai commi 2 e 3.
2. Il proponente presenta l'istanza di cui al comma 1 trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:
a) gli elaborati progettuali, con un livello informativo e di dettaglio, di cui all' articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e l'emanazione dei necessari provvedimenti;
b) lo studio d'impatto ambientale predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) di cui all'articolo 14, nonché la sintesi non tecnica;
c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 Sito esterno, del costo di progettazione e realizzazione del progetto;
d) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 31;
e) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 22;
f) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all' articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno;
g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell' articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici).
3. Il proponente correda l'istanza di cui al comma 1 anche con la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui al comma 2, lettera f), reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nullaosta, o atti di assenso richiesti.
3 bis. Il proponente può chiedere che il provvedimento autorizzatorio unico subordini la realizzazione del progetto all'ottenimento dell'autorizzazione sismica. In tal caso l'istanza di cui al comma 1 è corredata con le documentazioni di cui all' articolo 10, comma 3, lettera b), della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico).
4. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, l'autorità competente effettua le verifiche indicate dall' articolo 27-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno e, in caso di esito positivo, comunica, per via telematica, alle amministrazioni potenzialmente interessate l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione ricevuta in base alle modalità indicate dall' articolo 27-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
5. Per la verifica di completezza, si seguono le disposizioni contenute all' articolo 27-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
Art. 16
Pubblicizzazione
1. Ai sensi dell' art. 27-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, effettuata la verifica di completezza documentale di cui all'articolo 15, comma 5 ovvero, in caso di richieste d'integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse l'autorità competente provvede a pubblicare sul proprio sito web l'avviso al pubblico di cui all'articolo 15, comma 2, lettera f) di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
Art. 17
Partecipazione
1. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 16 il pubblico interessato può presentare osservazioni secondo le modalità indicate all' articolo 27-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
2. Il proponente ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate di cui al comma 1 e pubblicate sul sito web dell'autorità competente entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della conferenza di servizi di cui all'articolo 19.
3. La pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 16, comma 1, è integrata con gli ulteriori adempimenti in tema di deposito e pubblicazione previsti dalle normative di settore dei provvedimenti da acquisire ai sensi dell' articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno nel rispetto dei termini del procedimento unico.
4. Ai sensi dell' articolo 27-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, l'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica. Con direttiva di Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica.
5. L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo anche su richiesta di un'amministrazione interessata o del pubblico interessato, un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed il pubblico per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della VIA. All'istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.
6. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica di cui al comma 5, l'autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.
Art. 18
Integrazioni e modifiche
1. Per quanto concerne le integrazioni e le modifiche si applicano le disposizioni di cui all' articolo 27-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
2. L'autorità competente, al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate per l'eventuale richiesta d'integrazioni, può indire, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 16, comma 1, una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell' articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno fermo restando il rispetto di tutti i termini procedimentali.
Art. 19

(modificato comma 8 da art. 12 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)

Conferenza di servizi
1. Lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria è regolata dalle disposizioni di cui all' articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno nonché agli articoli 14, comma 4, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 Sito esterno come dettagliate ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
2. L'autorità competente convoca, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di consultazione del pubblico di cui all'articolo 17, comma 1, ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali di cui all'articolo 18, una conferenza di servizi decisoria alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto ed è invitato il proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell' articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 Sito esterno. La conferenza di servizi provvede congiuntamente all'esame del progetto e del SIA. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.
3. Le attività tecnico-istruttorie sono svolte dalla struttura organizzativa competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate e predispone la proposta di verbale conclusivo della conferenza di servizi. Nella proposta di verbale conclusivo sono, in particolare, riportate le posizioni espresse, ai sensi dell' articolo 14-ter, comma 3, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno, in modo univoco e vincolante dai rappresentanti delle amministrazioni competenti per la VIA e per i titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto. In tale proposta sono, inoltre, descritte le fasi amministrative del procedimento, le informazioni relative al processo di partecipazione, la sintesi dei risultati della consultazione e l'indicazione di come tali risultati siano stati presi in considerazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18 ed eventualmente dell'articolo 22. Tale proposta di verbale conclusivo è di norma inviata alle amministrazioni convocate in conferenza di servizi e al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni.
4. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi, debitamente sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione competente per la VIA e dai rappresentanti delle amministrazioni interessate partecipanti alla conferenza di servizi, costituisce la conclusione motivata della conferenza di servizi contenente specificamente le determinazioni in merito all'impatto ambientale e ai titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Le determinazioni in merito ai titoli abilitativi non possono contenere prescrizioni che contrastano con le determinazioni in merito all'impatto ambientale.
5. Sulla base della conclusione motivata della conferenza di servizi, la Giunta formalizza le determinazioni della conferenza di servizi in merito alla VIA e adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'articolo 20.
6. Nei casi di esercizio della funzione regionale ai sensi dell' articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015, qualora la Giunta rilevi eventuali vizi procedimentali a ciò provvede la struttura organizzativa regionale competente per il provvedimento unico che può avvalersi della struttura organizzativa che ha curato il procedimento, nel rispetto dei termini procedimentali.
7. In sede di conferenza di servizi è acquisito il parere sull'impatto ambientale del progetto da parte dei comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati.
8. Il termine di conclusione della conferenza di servizi, ai sensi 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori ai sensi del comma 2.
9. Alla conferenza di servizi la Regione, l'ARPAE e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTePC) partecipano ciascuna con un proprio rappresentante ai fini dell'espressione dei pareri, delle autorizzazioni o assensi ad essi specificamente spettanti in ragione della peculiarità del modello organizzativo e della ripartizione di materie di cui alla legge regionale n. 13 del 2015.
10. Nei casi in cui ARPAE sia delegata a rappresentare la Giunta nel procedimento unico, è comunque invitata in funzione di supporto la Regione qualora la stessa debba esprimere nell'ambito del procedimento pareri, nullaosta ed atti di assenso comunque denominati.
Art. 20
Provvedimento autorizzatorio unico e provvedimento di VIA
1. Per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico si seguono le disposizioni di cui all' articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno come dettagliato nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
2. L'autorità competente adotta il provvedimento autorizzatorio unico, con atto di Giunta, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Il provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, recandone indicazione esplicita.
3. L'autorità competente comunica il provvedimento autorizzatorio unico al proponente e alle altre amministrazioni interessate e lo pubblica sul proprio sito web, nonché, per estratto nel BURERT.
4. Le amministrazioni i cui atti sono compresi dal provvedimento autorizzatorio unico possono sollecitare, con congrua motivazione, l'autorità competente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza di servizi, determinazioni in via di autotutela con le modalità specificate all' articolo 14-quater, comma 2, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
5. L'attivazione dei rimedi avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi da parte delle amministrazioni dissenzienti è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 14-quinques della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
6. I titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto contenuti nel provvedimento autorizzatorio unico acquisiscono efficacia dalla data di approvazione del provvedimento autorizzatorio unico.
7. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le autorità competenti informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e di VIA, ai sensi e con le modalità di cui all' articolo 7-bis, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
8. Per il rinnovo e il riesame delle condizioni e delle misure supplementari relative alle autorizzazioni e ai titoli abilitativi contenuti nel provvedimento autorizzatorio unico si applicano le disposizioni contenute all' articolo 27-bis, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
Art. 21
Ulteriori disposizioni sul provvedimento autorizzatorio unico e sul provvedimento di VIA
1. Ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:
a) opere pubbliche o di pubblica utilità;
b) interventi d'ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio d'impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività;
c) insediamento d'impianto produttivo per attività incluse nell'ambito di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 Sito esterno (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 Sito esterno, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Sito esterno), nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento dei medesimi impianti o individua aree insufficienti.
2. Il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito. Le proposte di variante alla pianificazione territoriale, urbanistica e di settore possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni cartografiche e normative relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di VIA. Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, il provvedimento comprende il documento di Valsat. In tal caso, il SIA motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale. In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale e la provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica, ai fini dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento autorizzatorio unico contiene la dichiarazione di sintesi.
3. Il provvedimento autorizzatorio unico relativo ai progetti di cui agli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno e 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell' articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
4. Il provvedimento positivo di VIA obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali condizioni ambientali in esso contenute per la realizzazione, l'esercizio, la dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento.
5. La conclusione del procedimento autorizzatorio unico con provvedimento di archiviazione ovvero di rigetto dell'istanza per incompletezza documentale non preclude la riproposizione dell'istanza.
6. Per l'efficacia temporale del provvedimento di VIA trova applicazione quanto definito dall' articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.

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