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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 2019, n. 6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43 'INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37

BOLLETTINO UFFICIALE n. 173 del 3 giugno 2019

Art. 2
1.
Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997 è sostituito dal seguente:
"4. Per poter beneficiare dell'intervento, i consorzi o le cooperative iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) devono prevedere nello statuto che il consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1."

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