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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 03 giugno 2019, n. 6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43 'INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37

BOLLETTINO UFFICIALE n. 173 del 3 giugno 2019

Argomenti:
- Sviluppo economico-> Norme generali del settore agricolo e agro-alimentare

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 43 del 1997
Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997
Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1997
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37) le parole
"Per i fini di cui al comma 1,"
sono sostituite dalle parole
"Per le finalità di cui al comma 1 e per favorire interventi destinati esclusivamente e permanentemente alle imprese agricole dell'Emilia-Romagna,".
Art. 2
1.
Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 43 del 1997 è sostituito dal seguente:
"4. Per poter beneficiare dell'intervento, i consorzi o le cooperative iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) devono prevedere nello statuto che il consiglio di amministrazione sia composto, per almeno i due terzi, da soci di cui al comma 1."
Art. 3
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 43 del 1997 dopo la parola
"garanzia"
sono aggiunte le parole
"che non può essere inferiore a cento.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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