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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 ottobre 2019, n. 20

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43 (INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 320 dell' 8 ottobre 2019

INDICE

Art. 1 Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Art. 2 - Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37)
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
1. La Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di piani di investimento attuati da giovani agricoltori e finanziati sul tipo di operazione 4.1.02 "Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di premio di primo insediamento" (Focus Area 2b), nell’ambito della Priorità 2 “Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste” , del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previste dal Programma stesso, per l'importo di euro 2.038.670,99.
2. All'erogazione degli aiuti di cui al comma 1, spettanti ai beneficiari, provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, per l’esercizio 2019 la Regione farà fronte mediante l’istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell’ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell’ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione”.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
Art. 2
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37)
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 43 del 1997 è sostituita dalla seguente:
“b) concorre al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle imprese agricole socie, inclusi quelli destinati a sostenere la ricostruzione del capitale di conduzione delle imprese agricole che abbiano subito perdite di produzioni collegate a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie ed organismi nocivi ai vegetali.”

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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