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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 ottobre 2019, n. 20

INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 1997, N. 43 (INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 320 dell' 8 ottobre 2019

Art. 2
Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37)
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 43 del 1997 è sostituita dalla seguente:
“b) concorre al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle imprese agricole socie, inclusi quelli destinati a sostenere la ricostruzione del capitale di conduzione delle imprese agricole che abbiano subito perdite di produzioni collegate a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie ed organismi nocivi ai vegetali.”

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