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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 63 del 4 marzo 2019

Art. 7
1. L’articolo 26 quinquies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 quinquies
Monitoraggio e vigilanza
1. L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna realizza il monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie di cui all’articolo 24, commi 7 e 9, dei requisiti di accesso dei tirocinanti, del percorso formativo previsto nei progetti individuali, degli eventuali inserimenti lavorativi successivi al tirocinio.
2. La Regione promuove, anche perseguendo la più stretta integrazione con il Ministero del lavoro, la qualità e il corretto utilizzo dei tirocini prevenendo le forme di abuso. A tal fine la Giunta regionale individua e programma attività di controllo anche al fine di:
a) avere tempestiva informazione sugli accertamenti ispettivi realizzati;
b) avere periodica e completa informazione sui caratteri degli eventuali elementi distorsivi individuati;
c) verificare l’effettiva attuazione di quanto previsto dall’articolo 26 ter, comma 5.
3. La Regione e l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna stabiliscono con un accordo con l’Ispettorato interregionale del lavoro modalità e procedure per l’attuazione dei controlli di competenza.
4. L’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna assicura il monitoraggio e la valutazione dei tirocini restituendo le informazioni quantitative e qualitative disponibili nei sistemi informativi, allo scopo di assicurare la coerenza dell’utilizzo dello strumento dei tirocini con gli obiettivi della programmazione regionale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo e dell’articolo 47, comma 1, lettera c), l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna definisce con proprio atto, in modo coordinato con altre eventuali rilevazioni di risultato richieste dall’amministrazione, un formulario di valutazione del tirocinio, da compilarsi da parte del tirocinante al termine dell’esperienza. Il formulario è trasmesso all’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna da parte del soggetto promotore attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 38.”

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