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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 63 del 4 marzo 2019

Art. 8
1. L’articolo 26 sexies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 sexies
Sanzioni verso il soggetto promotore
1. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di:
a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai sensi dell’articolo 26 ter, comma 1, a meno che non dimostri l’assenza di responsabilità a seguito di attività amministrativa istruttoria. In questo caso l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna trasferisce la documentazione rilevante alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio;
b) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, ove nella convenzione sia stabilito che tale obbligo ricada su di lui, ai sensi dell’articolo 24, comma 8.
2. Al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi nei casi seguenti:
a) mancata individuazione del tutore responsabile didattico e organizzativo dell’attività e violazione del limite di tirocinanti che questi può accompagnare, di cui all’articolo 24, comma 5;
b) violazione dei limiti di durata massima e minima di cui all’articolo 25 commi 3 e 4, come risultanti dal progetto formativo.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e nel caso di rettifica dei contenuti della documentazione del tirocinio attivato immediatamente su richiesta ai sensi dell’articolo 26 ter, comma 1, terzo periodo, i tirocini sono immediatamente interrotti, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante le indennità non percepite, ai sensi dell’articolo 26 quater, a carico del soggetto promotore.
4. Le violazioni di cui al precedente comma 2 sono sanabili e pertanto i tirocini proseguono, salvo il caso di avvenuto superamento della durata massima, laddove il soggetto promotore provvede alla regolarizzazione, in accordo con il soggetto ospitante ove ciò sia necessario, nei tempi concordati con l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna In tal caso le sanzioni interdittive sono ridotte a un terzo.
5. Nei casi di seconda violazione nell’arco di ventiquattro mesi dal termine della prima interdizione opera un divieto di attivazione di nuovi tirocini, per una durata doppia rispetto al primo. Una terza violazione, nell’arco di ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione, comporta l’interdizione permanente.
6. Il soggetto promotore è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Regione, in relazione ai tirocini interrotti, ai sensi del comma 3, con riferimento ai costi connessi alla promozione, all’indennità di partecipazione nonché alle attività di formalizzazione e certificazione.
7. La promozione del tirocinio, da parte di soggetto diverso da quelli legittimati, ai sensi dell’articolo 26, comporta l’irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro. In questo caso il tirocinio è immediatamente interrotto. In caso di reiterazione l’importo massimo della sanzione è di 50.000 euro.
8. Le sanzioni si applicano al momento dell’adozione del provvedimento d’interdizione.”

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