LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 1
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 63 del 4 marzo 2019
Art. 9
Sostituzione dell'articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005
1. L’articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 26 septies
Sanzioni verso il soggetto ospitante
1. Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di:
a) avvio del tirocinio senza autorizzazione, ai sensi dell’articolo 26 ter, comma 1. In questo caso l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna trasferisce la documentazione rilevante alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro competente, in relazione al luogo di svolgimento del tirocinio;
b) mancata assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, ove nella convenzione sia stabilito che tale obbligo ricada su di lui, ai sensi dell’articolo 24, comma 8;
c) riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché dall’Autorità giudiziaria;
d) attivazione del tirocinio con promotore diverso da quelli indicati all’articolo 26;
e) violazione del divieto di attivazione del tirocinio laddove il tirocinante abbia prestato l’opera per il soggetto ospitante, ai sensi dell’articolo 26 bis, comma 9;
f) attivazione del tirocinio con persone che non hanno assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, ai sensi dell’articolo 25, comma 1;
g) violazione del divieto di attivazione del tirocinio in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione, ai sensi dell’articolo 25, comma 2.
2. Al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi nei casi seguenti:
a) mancata individuazione del tutore responsabile del tirocinio e violazione del limite di tirocinanti che questi può accompagnare, di cui all’articolo 24, comma 5;
b) violazione dei limiti di durata massima e minima di cui all’articolo 25 commi 3 e 4;
c) mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 26 bis comma1;
d) mancato rispetto delle quote di contingentamento di cui all’articolo 26 bis, commi 2 e 5;
e) svolgimento del tirocinio in violazione degli obiettivi previsti nel progetto di cui all’articolo 26 bis, comma 7;
f) violazione dei divieti di cui all’articolo 26 bis, comma 8;
g) violazione del divieto di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, di cui all’articolo 26 bis, comma 10;
h) violazione dell’obbligo di cui all’art. 26 ter, comma 3;
i) violazione dell’obbligo di erogazione ai tirocinanti d’idonea formazione di cui all’articolo 26 ter, comma 5;
l) violazione degli obblighi in merito all’erogazione dell’indennità di partecipazione, di cui all’articolo 26 quater, commi 1 e 2.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e nel caso di rettifica dei contenuti della documentazione del tirocinio attivato immediatamente su richiesta ai sensi dell’articolo 26 ter, comma 1, terzo periodo, i tirocini sono immediatamente interrotti, fatti salvi gli effetti pregressi. Spettano al tirocinante le indennità non percepite, ai sensi dell’art. 26 quater, a carico del soggetto ospitante.
4. Le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), quanto alla durata massima, se al momento dell’accertamento non sia stata superata, e), h), i) e l) sono sanabili e pertanto i tirocini proseguono, laddove il soggetto ospitante provvede alla regolarizzazione, in accordo con il soggetto promotore ove ciò è necessario, nei tempi concordati con l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna. In tal caso le sanzioni interdittive sono ridotte ad un terzo.
5. Nei casi di seconda violazione nell’arco di ventiquattro mesi dal termine della prima interdizione, opera un divieto di attivazione di nuovi tirocini, per una durata doppia rispetto al primo. Una terza violazione nell’arco di ventiquattro mesi dal termine della seconda interdizione comporta l’interdizione permanente.
6. Il soggetto ospitante è tenuto al rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Regione, in relazione ai tirocini interrotti ai sensi del comma 3, con riferimento ai costi connessi alla promozione, all’indennità di partecipazione nonché alle attività di formalizzazione e certificazione.
7. In nessun caso al tirocinante, a fronte delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nonché all’articolo 26 sexies, è imposto di restituire quanto percepito come indennità di partecipazione con finanziamento pubblico; la Regione in tale ipotesi si rivale sul datore ospitante.
8. Le sanzioni si applicano al momento dell’adozione del provvedimento d’interdizione.”