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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 2

NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019, n. 13

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14

Art. 10

(modificato comma 1, aggiunto comma 1 bis. da art. 18 L.R. 30 luglio 2019, n. 13)

Sanzioni
1. Per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla presente legge si applicano ... le seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso di apiario in stato di abbandono per assenza del cartello identificativo previsto dalla normativa dell’Anagrafe apistica nazionale: da euro 100,00 ad euro 600,00;
b) nei casi di apiari in stato di abbandono per situazioni, in tutto o in parte, in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e l’accudimento delle famiglie di api, dei nuclei o sciami artificiali e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio: da euro 500,00 ad euro 3.000,00;
c) nel caso di inosservanza alle disposizioni sulle distanze di rispetto tra gli apiari stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 inerente alla disciplina della movimentazione degli apiari: da euro 500,00 ad euro 3.000,00;
d) per l’inadempienza alle prescrizioni di cui all’articolo 6 quando è impiegato materiale apistico diverso da famiglie o nuclei per l’impollinazione si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall’ articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 Sito esterno (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonchè sanzioni in materia di pesca illegale);
e) nel caso di inosservanza alle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 7, commi 2, 3 e 4 inerente alla tutela dell’Apis mellifera sottospecie ligustica: da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00;
f) in caso di violazioni alle disposizioni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3 : da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00, fatto salvo il caso in cui le violazioni riguardino il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, per le quali si applicano le sanzioni stabilite all’ articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69 Sito esterno (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari).
1 bis. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), si applicano al proprietario o al detentore degli alveari, quelle di cui alle lettere d) ed f) si applicano ai soggetti responsabili delle violazioni, anche diversi dal proprietario o detentore di alveari.
2. La sanzione di cui al comma 1, lettera a) , non si applica nel caso in cui tutti gli alveari costituenti l’apiario siano identificati mediante l’apposizione di un codice identificativo costituito dal codice identificativo univoco dell’apicoltore, seguito da un ulteriore codice univoco identificativo dell’arnia, che deve essere apposto in maniera indelebile e registrato nella Banca dati apistica nazionale, secondo quanto previsto dalla normativa dell’Anagrafe apistica nazionale.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), f) , sono applicate dalle Aziende USL territorialmente competenti che ne introitano i relativi proventi. La sanzione di cui al comma 1, lettera e) è applicata dalla Regione che ne introita i relativi proventi.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a) e c) , qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l’autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall’autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.

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