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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 2

NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019, n. 13

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14

Art. 2
Programmazione degli interventi
1. L’Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva gli obiettivi e le linee strategiche di azione del Programma apistico poliennale in conformità agli indirizzi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per la realizzazione di interventi per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti dell'apicoltura, in particolare favorendo:
a) il miglioramento della filiera produttiva anche attraverso l’assistenza tecnica e sanitaria e le attività di formazione e divulgazione;
b) la lotta ai nemici e alle malattie delle api, il ripristino e la protezione del patrimonio apistico, il miglioramento della salubrità e qualità dei prodotti;
c) il miglioramento e la diffusione della pratica del nomadismo;
d) azioni di supporto tecnico-scientifico finalizzate all'adozione di programmi di ricerca.
2. La Giunta regionale, con propri atti, approva annualmente i criteri e le modalità di attuazione del Programma di cui al comma 1 , finanziato attraverso le misure comunitarie di sostegno alle Organizzazioni comuni di mercato.

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