LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 2
NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 ottobre 2021, n. 14Art. 3
Misure di difesa igienico-sanitaria e divieti
1.
La Regione, sentito il Tavolo apistico regionale di cui all’articolo 4 , individua le attività per la difesa della salute delle api e per il controllo igienico-sanitario delle loro produzioni nell’ambito del Piano regionale integrato relativo alle attività di controllo nel campo della sicurezza alimentare, sanità e benessere animale di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.
2.
Il Piano di cui al comma 1 prevede anche un piano di controllo dell’impiego dei fitofarmaci in fioritura, con l’obiettivo di integrare le misure di tutela delle api e degli insetti pronubi previste all’articolo 8 .
3.
Per assicurare la salvaguardia della difesa igienico-sanitaria è vietato lasciare apiari in stato di abbandono.
4.
L’apiario in stato di abbandono è un apiario non identificato dal cartello identificativo previsto dalla normativa dell’Anagrafe apistica nazionale, oppure, anche se identificato, i cui alveari, in parte o anche singolarmente, si trovano in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e all’accudimento delle famiglie di api e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio. Tale definizione è valida anche per le arnie o altri porta sciami contenenti i nuclei o sciami artificiali.
5.
Le Aziende USL territorialmente competenti che accertano la pericolosità di apiari in stato di abbandono, quale fonte di propagazione di patologie, anche in assenza del proprietario o del detentore, ne propongono la distruzione che avverrà attraverso l’adozione di specifica ordinanza del Sindaco del luogo di rinvenimento.