LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 2
NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 ottobre 2021, n. 14Art. 6
Impollinazione
1.
La pratica dell’impollinazione è effettuata esclusivamente con famiglie o nuclei di api, così come definiti dalle norme di applicazione dell’Organizzazione comune di mercato e conformemente alle normative sulla detenzione e movimentazione, al fine di migliorare la produttività delle colture vegetali dipendenti dall’azione pronuba dell’entomofauna.
2.
La pratica dell’impollinazione è consentita anche mediante l’impiego di altri insetti pronubi allevati diversi dal genere Apis.