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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 2

NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019, n. 13

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14

Art. 8
Tutela delle api e degli insetti pronubi da trattamenti fitosanitari e conseguenti divieti
1. Al fine di salvaguardare le api e l’entomofauna pronuba, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida sulle colture arboree, erbacee, sementiere, floreali, ornamentali e sulla vegetazione spontanea, sia in ambiente agricolo che extra agricolo, durante il periodo della fioritura, dalla schiusa dei petali alla caduta degli stessi. Sono altresì vietati i trattamenti in fioritura con altri prodotti fitosanitari che riportano in etichetta specifiche frasi relative alla loro pericolosità per le api e gli altri insetti pronubi.
2. I trattamenti con i prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono altresì vietati in presenza di sostanze extrafiorali di interesse mellifero o in presenza di fioriture delle vegetazioni spontanee sottostanti o contigue alle coltivazioni, tranne che si sia provveduto preventivamente all'interramento delle vegetazioni o alla trinciatura o sfalcio con asportazione totale della loro massa, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino essiccati in modo da non attirare più le api e gli altri insetti pronubi.
3. La Giunta regionale, previa consultazione del Tavolo apistico regionale di cui all’articolo 4, può:
a) individuare zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico e agroambientale, nelle quali sono vietati trattamenti con specifici prodotti fitosanitari alle specie arboree, erbacee, sementiere, floreali, od ornamentali per ovviare ai danni causati dai trattamenti agli insetti pronubi;
b) escludere, solo in caso di comprovata necessità, dai divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2 , particolari prodotti fitosanitari ad attività insetticida o acaricida a base di microrganismi che esercitano un’azione generale o specifica contro gli organismi nocivi, quali prodotti microbiologici contenenti virus, funghi, lieviti o batteri, di cui sia comprovata l’assenza di effetti nocivi nei confronti delle api e degli altri insetti pronubi;
c) stabilire eventuali ulteriori disposizioni per la tutela delle api e degli altri insetti pronubi da trattamenti fitosanitari.
4. Ogni sospetto caso di avvelenamento o fenomeno di mortalità di api deve essere segnalato, secondo le modalità previste dal Piano regionale integrato di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 .

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