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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 2

NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019, n. 13

L.R. 21 ottobre 2021, n. 14

Art. 9
Vigilanza e controllo
1. Le Aziende USL territorialmente competenti svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 3 , 5 e 8 .
2. I Servizi regionali competenti per territorio in materia di agricoltura svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui all’articolo 7 .
3. L’osservanza delle norme e delle prescrizioni previste all’articolo 6 per lo svolgimento della pratica dell’impollinazione avviene attraverso lo svolgimento dei controlli previsti dalla disciplina in materia di Anagrafe apistica nazionale.

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