LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 2
NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 L.R. 20 aprile 2026, n. 2Art. 10
(prima modificato comma 1, aggiunto comma 1 bis. da art. 18 L.R. 30 luglio 2019, n. 13, successivamente articolo sostituto da art. 11 L.R. 20 aprile 2026, n. 2)
Sanzioni
1.
Per la violazione delle norme e degli obblighi derivanti dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a)
nel caso di apiario privo del cartello identificativo previsto dalla normativa dell’Anagrafe apistica nazionale, si applica la sanzione prevista dall’articolo 18, comma 8, del decreto legislativo n. 134 del 2022;
b)
nei casi di apiari in stato di abbandono per situazioni, in tutto o in parte, in evidente stato di incuria riguardo alla gestione e all’accudimento delle famiglie di api, dei nuclei o sciami artificiali e con la presenza di materiali apistici che determinano il fenomeno del saccheggio: da euro 500,00 a euro 3.000,00;
c)
nel caso di inosservanza alle disposizioni sulle distanze di rispetto tra gli apiari stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5 inerente alla disciplina della movimentazione degli apiari: da euro 500,00 a euro 3.000,00;
d)
per l’inadempienza alle prescrizioni di cui all’articolo 6 quando è impiegato materiale apistico diverso da famiglie o nuclei per l’impollinazione: da euro 1.000,00 a euro 4.000,00;
e)
nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 7, comma 2 relativamente allo svolgimento di attività di selezione e moltiplicazione di api regine e di materiale apistico vivo di sottospecie diverse da “Apis mellifera ligustica”, ovvero nell’ipotesi di allevamento di api diverse da “Apis mellifera ligustica” in zone di conservazione o in zone di rispetto di cui all’articolo 7, commi 3 e 4: da euro 3.000,00 a euro 9.000,00;
f)
nel caso di inosservanza delle previsioni di cui all’articolo 7, comma 2 relativamente all’introduzione di api appartenenti a sottospecie diverse da “Apis mellifera ligustica”, nonché in caso di violazione del divieto di postazioni apistiche nomadi in zone di rispetto: da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
g)
nel caso di violazione delle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale con riferimento all’articolo 7, commi 3 e 4: da euro 500,00 a euro 3.000,00;
h)
in caso di violazioni alle disposizioni previste per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti fitosanitari di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3: da euro 2.000,00 a euro 20.000,00, fatto salvo il caso in cui le violazioni riguardino il mancato rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni riportate in etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, per le quali si applicano le sanzioni stabilite all’
articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69
(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari).
(Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari).
2.
Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g), si applicano al proprietario o al detentore degli alveari. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere d) e h), si applicano ai soggetti responsabili delle violazioni, anche diversi dal proprietario o detentore di alveari.
3.
Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), d) e h), sono applicate dalle Aziende USL territorialmente competenti che ne introitano i relativi proventi. La sanzione di cui al comma 1, lettere c), e), f) e g), è applicata dalla Regione che ne introita i relativi proventi.
4.
Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), c), f) e g), qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l’autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall’autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.
5.
Per le violazioni di cui al comma 1, lettera e), qualora si tratti del primo accertamento presso il proprietario o detentore di alveari, l’autorità che effettua il controllo prescrive al proprietario o al detentore, nel verbale, gli adempimenti necessari per una completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore a dodici mesi per provvedere. Se il proprietario o il detentore ottempera a tutte le prescrizioni imposte dall’autorità per la regolarizzazione entro il termine fissato, non si applicano le sanzioni relative alle violazioni riscontrate.
