LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 2
NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 L.R. 20 aprile 2026, n. 2Art. 9
(sostituiti commi 1 e 2 da art. 10 L.R. 20 aprile 2026, n. 2)
Vigilanza e controllo
1.
Le Aziende USL territorialmente competenti svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 8.
2.
I Settori regionali competenti per territorio in materia di agricoltura svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l’osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 5 e 7.
3.
L’osservanza delle norme e delle prescrizioni previste all’articolo 6 per lo svolgimento della pratica dell’impollinazione avviene attraverso lo svolgimento dei controlli previsti dalla disciplina in materia di Anagrafe apistica nazionale.
