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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 marzo 2019, n. 2

NORME PER LO SVILUPPO, L'ESERCIZIO E LA TUTELA DELL'APICOLTURA IN EMILIA-ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1988, N. 35 E DEI REGOLAMENTI REGIONALI 15 NOVEMBRE 1991, N. 29 E 5 APRILE 1995, N. 18

Art. 9

(sostituiti commi 1 e 2 da art. 10 L.R. 20 aprile 2026, n. 2)

Vigilanza e controllo
1. Le Aziende USL territorialmente competenti svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 3 e 8.
2. I Settori regionali competenti per territorio in materia di agricoltura svolgono le funzioni di vigilanza e controllo per l’osservanza delle norme e delle prescrizioni di cui agli articoli 5 e 7.
3. L’osservanza delle norme e delle prescrizioni previste all’articolo 6 per lo svolgimento della pratica dell’impollinazione avviene attraverso lo svolgimento dei controlli previsti dalla disciplina in materia di Anagrafe apistica nazionale.