LEGGE REGIONALE 23 aprile 2019, n. 3
DISCIPLINA PER L'AVVIO E L'ESERCIZIO DEI CONDHOTEL E PER IL RECUPERO DELLE COLONIE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, N. 16 (DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 131 del 23 aprile 2019
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge in attuazione delle disposizioni nazionali in materia, disciplina le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività dei condhotel nel territorio regionale, prevedendo altresì modalità semplificate per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici dei comuni che si rendano necessarie al recepimento della norma, al fine di diversificare e rafforzare l'offerta turistica, nonché di favorire gli investimenti volti alla riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere esistenti, di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), e di promuovere processi di riqualificazione e di rigenerazione degli immobili esistenti classificati come colonie.